NUOVE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEGLI F24 A DECORRERE DAL PRIMO OTTOBRE

24 settembre 2014
NEWS

Dal prossimo primo ottobre nuove regole per l'utilizzo dell'F24


In base al decreto 66/2014, convertito dalla legge 89/2014, dal primo ottobre tutti i contribuenti (titolari di partita iva e non) dovranno utilizzare unicamente il modello telematico F24, non cartaceo, attraverso i servizi online dell’Agenzia delle Entrate (“F24web” o “F24online”) per mezzo dei canali Fisconline o Entratel, oppure, potranno rivolgersi a un intermediario abilitato (commercialisti, Caf o associazioni sindacali di categoria tra imprenditori), che effettuerà la trasmissione utilizzando i servizi “F24 cumulativo” o “F24 addebito unico”. In alcuni casi sarà possibile utilizzare i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste, Agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento). Con la circolare n. 27/E del 19 settembre 2014, l’Agenzia delle Entrate chiarisce i tre casi particolari nei quali sono regolamentati tali obblighi:
 
1) F24 a saldo zero, (pagamenti dovuti e crediti d’imposta si equivalgono), utilizzare i soli canali Entratel o Fisconline, o in alternativa, rivolgersi ad un intermediario;
2) F24 che contengono crediti utilizzati in compensazione in cui il saldo finale è maggiore di zero, oltre a quanto previsto nel punto 1), è utilizzabile anche il servizio di internet banking;
3) F24 con saldo superiore a mille euro, con o senza crediti utilizzati in compensazione, come al punto 2), è utilizzabile anche il servizio di internet banking;
 
Dopo la scadenza del primo ottobre, sarà possibile utilizzare il modello F24 cartaceo dai seguenti soggetti:
 
1) i non titolari di partita Iva che devono versare somme pari o inferiori a mille euro, purché non figurino crediti in compensazione;
 
2) chi utilizza modelli precompilati inviati dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle Entrate o Comuni) con saldo finale superiore a mille euro, anche in questo caso a patto che non siano indicati crediti in compensazione;
 3) i non titolari di partita Iva che hanno in corso al primo ottobre 2014 piani di rateizzazione di tributi, contributi e altre entrate, per i versamenti fino al 31 dicembre 2014 anche in caso di somme superiori a mille euro, di crediti in compensazione o di saldo del modello pari a zero;
 4) i contribuenti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali in forma di crediti d’imposta utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.
  
L’obbligo di utilizzare i sistemi telematici, infine, non si applica ai pagamenti effettuati con strumenti diversi dall’F24 (ad esempio versamenti diretti in Tesoreria e bonifici).
  
Per i contribuenti oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente si precisa che:
a) Per i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro, senza l’utilizzo di crediti in compensazione, potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel, oppure ad intermediari della riscossione (Banche, Poste, etc.) che consentono di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente in quanto, in tali ultimi casi, il pagamento è eseguito con modalità diverse rispetto all’addebito in conto, ad esempio tramite addebito di carte prepagate. In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo;
b) i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, potranno essere presentati con le modalità telematiche richiamate alla precedente lettera a). Nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere presentato un modello F24 a saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, il versamento del restante debito potrà essere effettuato anche con modello F24 cartaceo.
 
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